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Equo compenso SIAE


 

Cancellato in Spagna l'equo compenso a carico dei consumatori

2 gennaio 2011. Il nuovo governo spagnolo ha deciso di cancellare l’equo compenso a carico dei consumatori (chiamato in Spagna "Canon Digital") sui supporti  di memoria e che nel 2008 era stata estesa anche ai dispositivi elettronici. Sarà lo Stato a pagare agli aventi diritto un giusto compenso per la copia privata.

Questa decisione mette fine a una lunga controversia, inasprita anche da recenti scandali che hanno coinvolto la gestione della SGAE (l'equivalente spagolo della nostra SIAE).

Nel contempo il governo spagnolo ha dichiarato guerra aperta alla pirateria su Internet, minacciando di oscurare i siti che consentono di scaricare illegalmente musica e film. 

E' una lezione per l'Italia dove, piuttosto che impegnarsi a combattere la pirateria, si è cercato di addebitare ai consumatori sotto le mentite spoglie di un equo compenso per copia privata la perdita di introiti dovuti alle copie illegali.

Tre sentenze in Spagna fanno tremare la SIAE

 

L’effetto vincolante per i giudici nazionali della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea ha già cominciato a produrre i primi effetti. In primis la vittoria di Padawan nella causa d’appello contro la SIAE spagnola, per la quale il giudice spagnolo aveva appunto richiesto all’Europa una sentenza interpretativa. Questo precedente alimenta le speranze dell’ASMI nella causa che da anni la vede opposta, assieme ad alcune aziende, alla SIAE presso il Tribunale di Roma. 

La Corte di Giustizia Europea /vedi articolo sotto) aveva emesso il 21 ottobre 2010 una sentenza in cui si stabiliva che la nozione di “equo compenso” costituisce una  nozione autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata  in modo uniforme in tutti gli Stati membri. La Corte stabiliva altresì che l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private (per esempio su apparecchiature e supporti non destinati ad utenti privati), non risulta conforme al diritto comunitario. 

Il 21 dicembre 2010 arrivava una sentenza del Tribunale commerciale (sezione 7) di Madrid che rigettava l'istanza dell'equivalente spagnola della SIAE nei confronti di Dell per violazione di diritti di proprietà intellettuale e omessi pagamenti relativamente a stampanti multifunzione. Il giudice, facendo riferimento alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia Europea, stabiliva che l'ambito di applicazione del compenso per copia privata "dovrebbe essere limitato ai prodotti - in questo caso alle stampanti - acquistati da persone fisiche", come Dell sosteneva.

Il 31 gennaio 2010 una sentenza del Tribunale commerciale (sezione 6) di Madrid rigettava l'azione legale intrapresa dall'equivalente spagnola della SIAE contro Nokia per mancati pagamenti di equo compenso su telefoni cellulari. Anche qui si affermava il principio che, quando le normative nazionali sono in contraddizione con la legislazione europea, quest'ultima deve prevalere.

Il 2 marzo 2011 la Corte Provinciale di Barcellona accoglieva l'appello della società Padawan e la assolveva da ogni pretesa della SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) relativamente al pagamento di equo compenso su CD, DVD e dispositivi MP3.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea dà una man0 ad ASMI

 

Al Tribunale di Roma la valutazione  sull'impatto che la sentenza della Corte di Giustizia avrà sulla causa in essere tra ASMI e SIAE. ASMI, Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, accoglie con estrema soddisfazione  la  sentenza  con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa il 21.10.2010 nella causa c-468/08 Padawan SL contro SGAE in materia di interpretazione e corretta applicazione negli Stati membri della Direttiva CE 29/2001 sulla nozione di “equo compenso” spettante agli autori per riproduzione di copia privata.

L'effetto vincolante per i giudici nazionali della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea è diventato pregiudiziale nella causa pendente avanti il Tribunale di Roma fra ASMI e alcune aziende da una parte e SIAE dall'altra. Il Tribunale, che sarà chiamato a valutare l'impatto che tale sentenza ha sulla materia del compenso per copia privata.

Leggi l’articolo

 

Tavolo di lavoro: istituito ma mai convocato
 

In occasione di un Convegno che si è svolto il 17 giugno 2010 a Roma, nel corso del quale Confindustria Servizi innovativi e tecnologici ha presentato il Rapporto e-Content 2010, Mario Torsello, in rappresentanza del Ministro per i beni culturali Sandro Bondi, ha annunciato l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Tavolo di lavoro tecnico – che si insedierà a breve(*) – in materia di “copia privata”. Il compito del tavolo di lavoro tecnico è monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati e formulare proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto ministeriale 30 dicembre 2009. 

Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti, dalla Siae e dalle associazioni di categoria dei titolari dei diritti e dei produttori di apparecchi e supporti e ha il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati e formulare proposte ai fini dell’aggiornamento del decreto ministeriale 30 dicembre 2009. Esso sarà integrato, di volta in volta, con i rappresentanti delle associazioni e degli enti interessati.

(*) Ad oggi, 18 novembre, il tavolo non è stato ancora convocato.  

 

L'equo compenso indiscriminato non è conforme al diritto europeo

 

L'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private (per esempio su apparecchiature e supporti non destinati ad utenti privati), non risulta conforme al diritto comunitario

Mentre si attende  il pronunciamento del TAR del Lazio sul ricorso di molti produttori e associazioni dei consumatori contro il cosiddetto “Decreto Bondi” del 10 dicembre 2009 fa notizia e scalpore una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Chiamata a giudicare su una controversia tra Padawan S.L. un’azienda spagnola che commercializza prodotti elettronici e supporti di registrazione e la SGAE, l’equivalente spagnolo della nostra SIAE, la corte ha stabilito che:

  1. La nozione di “equo compenso” costituisce una  nozione autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata  in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
  2. Risponde ad un assetto equilibrato degli interessi in gioco un sistema che impone il compenso a chi mette a disposizione dei privati apparecchi e supporti che consentono di realizzare una copia privata, nella misura in cui il soggetto imposto abbia poi la possibilità di recuperare tale compenso da parte degli effettivi beneficiari dell’eccezione per copia privata.
  3. E’ necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

Leggi il dispositivo della sentenza, depositata il 21 ottobre 2010

  

Ma quel compenso non è equo

Giuseppe Mazziotti, docente della facoltà di Legge dell' Università di Copenhagen, ha pubblicato sul Web un interessante articolo (22 giugno 2010) che sostiene come l'estensione indiscriminata del cosiddetto equo compenso per la copia privata a tutti i dispositivi provvisti di memoria hardware altera irrimediabilmente il principio di proporzionalità tra l'entità del prelievo e le riproduzioni per uso personale realizzate dagli utenti. Perché il provvedimento resti nell'ambito del diritto d'autore e non configuri un mero aiuto di Stato alle grandi case discografiche e cinematografiche, è necessario introdurre limitazioni che assicurino trasparenza nella ripartizione del compenso e un'adeguata protezione dei consumatori. Leggi l'articolo.

  

Si muove la Corte di Giustizia europea

A parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia europea (11 maggio 2010) il compenso per copie private non può essere applicato in modo indiscriminato (come è ad esempio il caso dell'Italia) ma può gravare esclusivamente su apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione digitale presumibilmente utilizzati ai fini della realizzazione di copie private. Leggi il comunicato stampa

 

La richiesta di AIF alla SIAE 

Il 4 maggio 2010 AIF ha indirizzato una richiesta alla SIAE tesa a ottenere l'esenzione dall'equo compenso per l'80% delle schede di memoria, o in alternativa una riduzione proporzionale del compenso, motivandola con il fatto che tale percentuale rappresenta le schede di memoria impiegate nelle fotocamere e videocamere per memorizzare immagini personali.
Leggi il testo.